In materia di licenziamenti sembra di poter affermare, in attesa di chiarimenti da parte degli Organi competenti, che le aziende che hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale emanati a decorrere dal 17/3/2020 ad oggi comprendendo anche la 9+9 settimane di cui al DL 104/2020, o che, in alternativa, abbiano completamente fruito degli esoneri contributivi previsti dal DL, possono attuare interruzione del rapporto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento è precluso per tutte le aziende che non hanno integralmente fruito di tali trattamenti e agevolazioni.
Le imprese possono comunque attuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in alcuni casi previsti come in caso di cessazione dell’attività o accordo di conciliazione aziendale in sede protetta.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile Area lavoro Confartigianato, Marco Carloni, tel. 0187.286629-63.