La Confartigianato di Imperia, alla luce del nuovo DPCM del 22 Marzo 2020, intende dare alle imprese alcune informazioni utili per poter analizzare se l'attività sia tra quelle che possono continuare a lavorare e con che modalità.
· Sono sospese tutte le attività che non rientrato nell’allegato 1 (vedi il pdf a fondo articolo). Le attività che risultano essere sospese possono proseguire solo se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile.
· E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
· Le attività non sospese devono continuare l’attività nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (vedi allegato 2 a fondo articolo).
· Restano sempre consentite la attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
N.B.: Le imprese la cui attività è sospesa per effetto del decreto possono completare le attività necessarie entro il 25 Marzo 2020.
Tutte le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 Marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.