SPECIALE AMBIENTE NOVITA’ SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RIFIUTI

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25/09/2020

Informiamo le aziende che dal 26 settembre le imprese con meno di 10 dipendenti sono esonerate dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico  per i soli rifiuti non pericolosi (RnP).

 

L’ Art. 1 comma 18  del D.Lgs 116/2020 (che modifica l’art. 190 del D.Lgs 152/06)  recita infatti che “Sono esonerati dall'obbligo… le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'articolo 212, comma 8, nonché', per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese e gli  enti produttori iniziali che non hanno  più di  dieci dipendenti.”

E’ stata inoltre raddoppiata la soglia del quantitativo massimo sulla produzione annua dei rifiuti per la quale è possibile la tenuta dei registri di carico e scarico tramite associazione di categoria.

Infine, registriamo anche l’esonero dal formulario di identificazione per i rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione e piccoli interventi edili.

Nel caso di quantitativi limitati (che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività), il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Rimane tuttavia da chiarire in maniera più precisa cosa si intende per “piccoli lavori edili  e “quantitativi limitati”.

Confartigianato, da sempre impegnata con azioni volte alla semplificazione degli adempimenti aziendali, accoglie con soddisfazione queste novità, misure che semplificano notevolmente la vita delle imprese, sgravandole da un obbligo che comportava costi e rischi di sanzioni.

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