Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori

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05/08/2020

La Confartigianato segnala che il testo della Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene due misure indirizzate al comparto Moda.

L’Art. 38-bis prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere, a livello nazionale, le imprese del tessile, della moda e degli accessori con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione ed allo scopo di promuovere i giovani talenti dei medesimi settori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
 
Le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
 
L’Art.48-bis, relativo alle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), un contributo nella forma di credito d’imposta nella misura del 30 % del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020.
 
Il credito d’imposta, riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro è destinato ai soggetti con bilancio certificato, poiché i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
 
Il credito d’imposta è inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, ossia 19 luglio 2020. I criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta, le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa sono stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro Dell’economia e delle Finanze.
 
Gli strumenti, per quanto valutati positivi ed in linea con alcune delle richieste di Confartigianato Moda, non sono tuttavia sufficienti a sostenere le imprese – siano esse start-up o già strutturate – ad affrontare la ripartenza post-COVID, non considerano il grave danno economico costituito dalle scorte di magazzino, anche in considerazione delle valutazioni relative agli ISA ed accrescono gli oneri amministrativi ed economici delle imprese.
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