Privacy, quando è lecito trattare i dati?

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18/10/2019
Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati definisce chiaramente in quali situazioni è consentito trattare dati; in linea di principio deve essere soddisfatto una delle seguenti condizioni: consenso esplicito, adempimento di obblighi contrattuali, per interessi vitali della persona interessata o di terzi, per adempiere ad un obbligo di legge a cui è soggetto il titolare dei dati, per un interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, per un interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi a cui i dati vengono comunicati.

Per i dati "sensibili" (ovvero quelli individuati dall'articolo 9 del Regolamento) il consenso deve essere espresso dall'interessato ma non deve essere obbligatoriamente documentato in forma scritta. Sottolineiamo però che la forma scritta è sicuramente la metodologia più sicura per dimostrare a terzi di averlo ottenuto; questa situazione è applicabile anche ai minori, ovviamente, per i quali deve essere acquisita l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei titolari della podestà genitoriale.

Informazioni
Ufficio Privacy, Enrico Taponecco
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