Ponte Morandi: prorogati i termini per gli indennizzi alle imprese e semplificate le procedure per la fatturazione differita

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25/03/2019

Accolte dal commissario Toti due importanti semplificazioni chieste da Camera di Commercio e associazioni di categoria.
Ci sarà tempo fino al 16 aprile per presentare le domande di indennizzo alle imprese previste dall’art. 4
Semplificazione anche per le imprese che effettuano la fatturazione differita

Il commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti ha accolto entrambe le richieste presentate dalla Camera di Commercio di Genova, su spinta delle associazioni di categoria, per armonizzare i tempi e le condizioni previste per accedere ai contributi previsti rispettivamente dall’art. 4 del decreto Genova (sostegno a favore delle imprese danneggiate) e dall’art. 8 (istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento).

La prima riguarda i tempi: per consentire infatti alle imprese di valutare al meglio e confrontare i benefici delle due misure - che sono alternative – il termine per presentare alla Camera di Commercio le domande di contributo ex art. 4 slitta dal 28 marzo al 16 aprile, quando si apre il termine per presentare al MISE le domande ex art.8 (con procedura informatica tramite il sito di Invitalia).

La seconda riguarda le numerose imprese che fanno ricorso alla fatturazione differita, come avviene ad esempio nelle cessioni di beni con emissione di documento di trasporto, e che emettono fattura, normalmente, il 30 di ogni mese.
Nel caso dell’art. 4, il periodo di riferimento per calcolare il calo del fatturato è quello compreso fra il 14 agosto, data del crollo, e il 29 settembre, data di entrata in vigore del decreto legge, mentre l’art. 8 fa riferimento al periodo dal 14 agosto al 30 settembre. 

L’incongruenza fra i due termini, oltre a generare confusione fra le imprese, risultava particolarmente penalizzante per molte di esse.

Ora, l’incongruenza è stata eliminata grazie alla nota interpretativa diffusa dal commissario Toti, sempre su richiesta della Camera di Commercio di Genova e delle associazioni, che stabilisce che per le operazioni soggette a fatturazione differita il fatturato del mese di settembre possa essere calcolato nella misura di 29/30 del fatturato dell’intero mese.